E' stato reso noto il documento ufficiale (clicca sugli allegati) che ha emesso la Corte di Appello di Giustizia Sportiva che ha accolto solo parzialmente il ricorso della SSC Napoli tutelata dall'avvocato Grassani circa la squalifica di Gonzalo Higuain di quattro giornate.
Ancora una volta, però, all'interno del comunicato ufficiale emerge una "realtà" diversa dalle immagini televisive. Secondo il documento, infatti, sarebbe Higuain che va verso Irrati e non il contrario, come invece mostrato evidentemente dai video televisivi. Questa tesi è avvalorata anche dalla testimonianza dell'ex fischietto internazionale Graziano Cesari (clicca qui per leggere)
Ecco alcuni passaggi salienti.
- i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto;
All’esito di un semplice raffronto si rivelano, dunque, manifestamente disancorate dalle descritte emergenze probatorie le allegazioni della reclamante nella parte in cui viceversa accreditano:
- un movimento dell’arbitro Irrati verso Higuain ( e non viceversa) costruendo, di riflesso, il gesto di quest’ultimo, consistito nel posizionare le mani sul petto dell’arbitro, come una reazione automatica ed istintiva dettata dalla sola necessità di evitare un contatto fisico con il predetto direttore di gara, che avanzava verso di lui. Il referto è, viceversa, chiaro nell’imputare al calciatore Higuain il movimento che prelude al contatto fisico (..mi si avvicinava…Una volta giunto vicino a me..) così come è chiaro nella parte in cui, nel disegnare la complessiva condotta del calciatore nella sua evoluzione dinamica, descrive la progressione dell’azione culminata nella successiva (lieve) spinta all’indietro del direttore di gara.
Ed, invero, pur non dubitandosi della natura irrispettosa di siffatta aggettivazione, peraltro circostanziata da toni e modi decisamente inopportuni, non può essere revocato in dubbio, in linea con l’indirizzo prevalente di questa Corte, come essa, lungi dall’ascriversi ad una logica prettamente denigratoria che involga direttamente la persona dell’arbitro, esprima piuttosto, in ragione del suo stesso valore semantico, una critica sul suo operato.
Anche in ragione di ciò, la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore, tanto più se professionista.
- la Corte ritiene, in ragione della contenuta valenza offensiva dell’espressione addebitata, nonché della ascrivibilità di tutti gli episodi fin qui passati in rassegna al medesimo contesto spazio/temporale, siccome posti in essere in rapidissima sequenza nell’ambito di un’unica, articolata e scomposta
reazione di protesta, che la sanzione irrogata possa essere contenuta, in un ponderato giudizio di bilanciamento, nella squalifica per complessive tre giornate effettive di gara (ivi inclusa quella derivante dal provvedimento di espulsione), rimanendo inalterata la sanzione aggiuntiva dell’ammenda, vista anche la rilevanza dell’ulteriore atteggiamento aggressivo refertato. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti suddetti, e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo.